Il giudice sportivo ha assolto Acerbi. «La condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità […] deve essere sanzionata con la massima severità […] – è scritto nella sentenza – ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio o quantomeno da indizi gravi, percisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza. Nella fattispecie non si raggiunge il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata».
